Negli ultimi decenni molte cose sono cambiate nell’universo delle Associazioni e lo Statuto adottato dal Corpo Bandistico risultava essere, ormai, inadeguato. Mantenendo fermi i principi disciplinari e solidali trattati nel testo in essere, era necessario ampliare la disciplina della vita associativa, soprattutto riguardo all’attività della Banda nel sociale.
Dopo aver aggiornato nel 1977, sotto la presidenza di Giacomo Villaschi e la direzione di Francesco Visigalli il vecchio statuto per renderlo più adeguato alle nuove esigenze ed averlo ulteriormente modificato nel 1983, sotto la presidenza di Angelo Pilla e la direzione di Vittorio Zanibelli, in data 17 gennaio 2003, l’Assemblea straordinaria degli associati, presieduta da Alfonso Cesare Biaggi, ha deliberato, con voto unanime, l’adozione di un nuovo Statuto e in data 1 agosto 2003 l’Assemblea straordinaria degli associati vi ha apportato ulteriori modifiche per renderlo conforme alla legislazione vigente sulle Associazioni non lucrative. La Banda è, infatti, una vera e propria Associazione non lucrativa il cui scopo principale è la diffusione della musica nel campo sociale, giovanile e del lavoro. A seguito di tali motivazioni, il Consiglio Direttivo, ha deciso di adeguare lo Statuto ai principi fissati dalle leggi in materia di associazioni no-profit per migliorarne il funzionamento. In data 22 febbraio 2008 l’Assemblea straordinaria degli associati, presieduta da Alfonso Cesare Biaggi, ha apportato ulteriori modifiche alla statuto per renderlo conforme alla legislazione vigente in tema di associazioni con personalità giuridica
Lo Statuto, oggi vigente, viene qui di seguito presentato.
STATUTO DEL CORPO BANDISTICO “GIUSEPPE ANELLI”
COSTITUZIONE
Art.1) – E’ costituita, con sede in Trigolo (CR), via Roma 70, l’Associazione culturale non lucrativa di utilità sociale denominata il “CORPO BANDISTICO GIUSEPPE ANELLI” con annessa una scuola musicale riservata ai Soci Effettivi ed Allievi, aperta alla partecipazione di Allievi provenienti da tutta Italia e anche dall’Estero.
SCOPI
Art.2) – Il Corpo Bandistico ha scopi esclusivamente musicali e culturali in campo musicale, non esercita attività commerciale continuativa né prevalente e non persegue in alcun modo finalità di lucro e può collaborare artisticamente con altre associazioni culturali non lucrative di categoria onde raggiungere gli scopi di seguito elencati.
In particolare il Corpo Bandistico “Giuseppe Anelli” si propone di:
riunire tutti coloro che amano la musica e di realizzare in particolare un complesso Bandistico musicale fra i Soci;
promuovere ogni azione volta a favorire la diffusione in campo nazionale della musica nel campo sociale, giovanile e del lavoro;
istituire per i Soci corsi di allievi musicanti, aperti alla partecipazione di Allievi provenienti da tutta Italia e anche dall’Estero, senza distinzione di sesso e di età;
stimolare, promuovere ed incoraggiare qualsiasi iniziativa atta a dare sviluppo agli scopi che si propone ed in particolare a favorire lo svolgimento di manifestazioni musicali e socio-culturali, anche nello spirito della solidarietà sociale, anche mediante il gemellaggio con altre bande musicali italiane ed estere;
dare ai propri Soci la possibilità di conseguire una sempre maggiore professionalità e conoscenza pratica della musica;
l’Associazione non svolge attività diverse di quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Le prestazioni degli Associati sono prevalentemente gratuite (fatto salvo il diritto al rimborso delle spese).
ORGANI
Art.3) – Sono organi del Corpo Bandistico:
l’Assemblea dei Soci;
il Consiglio direttivo;
il Presidente;
i Revisori dei conti.
ASSEMBLEA E SUA CONVOCAZIONE
Art.4) – L’Assemblea è costituita da tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei Soci.
L’ammissione a Socio è deliberata su domanda scritta dell’interessato, dal Consiglio Direttivo.
La richiesta scritta d’ammissione verrà valutata dal Consiglio Direttivo, sentito il parere tecnico del Maestro Direttore, del Corpo Bandistico stesso e presentata in Assemblea, per l’ammissione definitiva.
La domanda, debitamente compilata e firmata dal richiedente e, nel caso di minori, anche da un genitore responsabile, accettata fa parte integrante del Registro dei Componenti del Corpo Bandistico”.
Ogni membro del Corpo Bandistico, sia adulto che minore, sia uomo che donna, ha gli stessi doveri e diritti civili e di rispetto della persona e della propria personalità, con garanzie di rispetto alle pari opportunità fra uomo e donna. Chi si sente in alcun modo danneggiato, ricorre, per tempo, al Presidente del Corpo Bandistico perché provveda ai dovuti richiami personalizzati.
Sono Soci musicanti effettivi coloro i quali compongono il complesso musicale aderenti all’Associazione ed in regola con il tesseramento dell’anno in corso.
Ad essi appartengono anche gli allievi minori d’età con oltre trentasei mesi d’iscrizione alla scuola di musica purché già chiamati a partecipare alle attività musicali esterne e/o per riconosciuta idoneità da parte del maestro.
Sono Soci benemeriti gli enti pubblici, privati e le persone fisiche che contribuiscono sostanzialmente alle finalità dell’Associazione.
La loro ammissione annualmente viene deliberata, di volta in volta, dal Consiglio direttivo.
Tutti i Soci musicanti effettivi hanno diritto di voto per l’approvazione e modifiche dello Statuto e del Regolamento e per la nomina degli organi direttivi.
Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
Per gli allievi minori d’età possono essere chiamati ad esprimere il diritto di voto i genitori.
L’Assemblea ordinaria e/o straordinaria è presieduta dal Presidente o in sua mancanza dal vice Presidente o da altro Socio designato dalla stessa Assemblea.
E’ convocata dal Presidente, in via ordinaria, una volta all’anno ed in via straordinaria ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità, o su richiesta motivata al Consiglio direttivo di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto. Le modifiche statutarie sono demandate unicamente all’Assemblea straordinaria, la quale potrà essere assistita da un notaio.
La convocazione dell’Assemblea ordinaria e /o straordinaria, deve avvenire mediante avviso scritto inviato almeno otto giorni prima; l’Assemblea ordinaria sarà validamente costituita quando sono presenti la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto ed in regola con il tesseramento dell’anno in corso; l’Assemblea straordinaria sarà validamente costituita in prima convocazione con l’intervento di almeno due terzi dei componenti ed in seconda convocazione un’ora almeno dopo la prima, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto di voto, iscritti ed in regola con il tesseramento dell’anno in corso.
Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti con diritto di voto.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.
Nella riunione ordinaria deve essere presentata la relazione gestionale, il programma delle attività future, nonché il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale per l’approvazione.
L’Assemblea elegge il Presidente, i Consiglieri ed i Revisori dei conti.
Nella riunione annuale si procede per scrutinio segreto, con la coincidenza della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, a rinnovo dei componenti elettivi del Consiglio stesso.
In caso di parità di voto tra due o più candidati, si considera eletto il candidato più anziano. In caso di dimissioni del Presidente o di uno dei Consiglieri, l’Assemblea (convocata dal Vice presidente o dai Consiglieri rimasti) provvederà a sostituirli. I sostituti rimarranno in carica per la parte residua del triennio in corso.
AMMINISTRAZIONE
Art.5) – Il Corpo Bandistico è amministrato dal Consiglio direttivo al quale sono demandate l’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione.
Fanno parte del Consiglio direttivo:
il Presidente;
il Vice Presidente;
i Consiglieri;
il Segretario;
il Tesoriere.
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.6) – Il Consiglio Direttivo è costituito da nove componenti e rimane in carica per tre anni; i membri sono rieleggibili.
Sono membri del Consiglio direttivo:
il Presidente, il vice Presidente, cinque Consiglieri, il Segretario, il Tesoriere.
Possono essere chiamati a ricoprire le cariche sociali i soli Soci musicanti effettivi. I sostenitori tesserati possono essere chiamati a ricoprire incarichi ufficiali affidati loro dal Consiglio direttivo e divengono automaticamente Soci onorari; tutte le cariche sociali sono onorifiche, salvo il rimborso delle spese sostenute.
COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.7) – Il Consiglio direttivo:
con la collaborazione del Maestro Direttore elabora il programma annuale delle attività musicali e prevede alla sua attuazione;
seleziona i candidati e sceglie il Maestro Direttore del Corpo musicale e provvede alla sua nomina di Consigliere artistico;
su proposta del Presidente nomina il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
delibera in merito alle ammissioni ed alle esclusioni dei soci;
elabora l’eventuale programma ricreativo culturale del Corpo Bandistico;
elabora il Bilancio preventivo e presenta il Bilancio consuntivo all’Assemblea per l’approvazione;
provvede a fare le opportune richieste di sovvenzionamenti per ottenerne da parte dello Stato, della Regione, della Provincia, dagli enti locali e da quanti altri possono contribuire a sostenere le finalità della Banda;
propone ogni modifica per il migliore funzionamento della scuola musicale, su proposta del Maestro Direttore;
decide in merito ai provvedimenti da adottare verso i componenti che abbiano commesso gravi infrazioni;
propone all’assemblea eventuali modifiche da apportare allo Statuto per migliorarne la funzionalità;
delibera eventuali rimborsi spese per le attività dei Consiglieri;
delibera circa i rapporti con gli allievi e, nel caso occorresse, stabilisce annualmente la quota associativa di frequenza alla scuola;
delibera circa l’acquisizione di divise e di strumenti, circa le riparazioni delle attrezzature e quanto altro possa occorrere per il buon funzionamento del Corpo Bandistico;
è garante e responsabile dell’osservanza dello Statuto del Corpo Bandistico;
stabilisce le modalità dei rimborsi spese per le attività musicali del Corpo Bandistico.
Tutte le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione devono essere preventivamente coperte da fondi.
Il Consiglio direttivo si riunirà su proposta del Presidente, una volta al mese, nonché tutte le volte che il Presidente ritenga necessario convocarlo e lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti con un preavviso di otto giorni;
di norma verrà prefissato in seno alla riunione precedente.
In quest’ultimo caso non è necessario il preavviso di cui sopra.
Per la validità delle sedute del Consiglio direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
PRESIDENTE
Art.8) – Il Presidente è eletto dall’Assemblea e rimane in carica per lo stesso periodo del Consiglio direttivo; ha la rappresentanza dell’Associazione verso i terzi ed in giudizio e assume le iniziative per il buon funzionamento dell’Associazione nei casi che giudica opportuni e urgenti, salvo ratifica del Consiglio direttivo.
Il Presidente deve convocare le riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea dei soci. Dispone in merito alle esecuzioni delle deliberazioni adottate. Egli deve inoltre firmare gli atti ufficiali, le convenzioni, i contratti, gli assegni, le lettere, tutti i documenti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Appone il proprio visto sulle fatture relative a forniture per il Corpo Bandistico, prima che vengano pagate dal Tesoriere.
In caso di temporaneo impedimento o di assenza di breve durata il Presidente ha la facoltà di delegare le proprie funzioni ordinarie al Vice Presidente o a qualsiasi altro membro del Consiglio direttivo.
CONSIGLIERI
Art.9) – I Consiglieri vengono eletti dall’Assemblea.
VICE PRESIDENTE
Art.10) – Il Consiglio direttivo su proposta del Presidente nomina un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o a richiesta del Presidente stesso – in caso di impedimento.
SEGRETARIO
Art.11) – E’ nominato dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente, provvede a stendere i verbali delle deliberazioni e li firma assieme al Presidente, tiene il protocollo della posta in arrivo e in partenza, custodisce tutta la corrispondenza e le carte amministrative.
Provvede alle notifiche della convocazione dell’Assemblea e del Consiglio, alla corrispondenza del Corpo e a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Provvede ad espletare le pratiche e/o gli obblighi fiscali.
TESORIERE
Art.12) – E’ nominato dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente, si attiene alle direttive dello stesso, tiene la contabilità ed il conto corrente bancario del Corpo; su disposizione del Presidente effettua i pagamenti; provvede alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo e alla relazione amministrativa annuale da presentare all’Assemblea dei Soci; custodisce i documenti contabili, fatture, estratti bancari, tutto quanto attiene alla parte contabile.
MAESTRO DI MUSICA
Art.13) – E’ scelto dal Consiglio direttivo vagliando il curriculum dei maestri candidati tenendo conto delle capacità artistiche, didattiche ed umane.
Dirige il Corpo Bandistico ed è responsabile dell’attività artistica e della conduzione della scuola di musica per effettivi ed allievi; con il consenso del Consiglio direttivo può avvalersi della collaborazione di insegnanti qualificati.
E’ suo compito curare l’attuazione del programma, attenendosi alle disposizioni del Presidente e del Consiglio; assieme scelgono il repertorio musicale annuale.
Propone al Consiglio direttivo:
nuove iniziative;
in ordine alle necessità per la strumentazione, propone l’acquisto di nuovi strumenti o la riparazione;
programmi futuri;
rapporti con altri corpi bandistici;
elogi per merito o sanzioni per gravi infrazioni;
entro trentasette mesi dall’iscrizione propone per iscritto il passaggio da allievo ad effettivo per riconosciuta idoneità: l’allievo sarà così trasferito automaticamente nel libro dei soci effettivi acquistandone tutti i diritti;
stabilisce il programma di studio per gli allievi e il calendario della scuola sia per gli effettivi che per gli allievi;
è responsabile della disciplina del Corpo Bandistico durante i concerti ed i servizi in pubblico.
SETTORE GIOVANILE
Art.14) – L’ammissione alle scuole degli allievi avverrà dietro domanda inoltrata ed accolta dal Consiglio direttivo.
I minori dovranno avere il consenso scritto dai genitori.
Questi provvedono (se richiesto) al versamento della quota associativa di frequenza alla scuola del minore quale concorso alle spese inerenti ai fini istituzionali della stessa.
Gli allievi con una iscrizione inferiore ai trentasei mesi frequentanti i corsi di orientamento musicale, i quali, fino al riconoscimento della idoneità, costituiscono il settore giovanile.
PATRIMONIO
Art.15) – Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
beni immobili e mobili;
contributi;
donazioni, lasciti;
rimborsi;
attività connesse anche di carattere commerciale e produttivo ai fini istituzionali;
ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo.
Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettati dal Consiglio direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.
I proventi derivanti da attività commerciali e/o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione; il Consiglio delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.
Art.16) – L’anno finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. I bilanci, preventivo e consuntivo, devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Art.17) – E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
REVISORI DEI CONTI (IL COLLEGIO SINDACALE)
Art.18) – Il revisore dei conti è eletto dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. Il Presidente può chiedere un suo parere su temi contabili, amministrativi e su argomenti che riguardano le modifiche allo Statuto. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Art.19) – Nessun Socio effettivo o allievo potrà esonerarsi dalla scuola o dalle esercitazioni senza l’esplicito consenso del Maestro Direttore o giustificato motivo.
Art.20) – Ogni musicante avrà la massima cura dello strumento avuto in consegna, eventuali guasti causati da colpevole trascuraggine saranno a suo carico, lo stesso dicasi per la divisa.
Art.21) – Tutti i musicanti, oltre alla puntualità in servizio, dovranno osservare un contegno corretto e disciplinato.
Eventuali trasgressioni verranno segnalate al Consiglio direttivo. A carico dei trasgressori verranno presi dei provvedimenti.
In ordine alla gravità del fatto a recidive, le sanzioni saranno: richiami, multe, sospensioni, espulsioni.
Art.22) – Un Socio musicante effettivo che volesse lasciare il Corpo musicale dovrà darne avviso scritto al Consiglio direttivo e si terrà sul proprio onore impegnato a continuare il servizio almeno per due mesi.
Art.23) – Chi per lavoro ed altri seri motivi dovesse sospendere il servizio per qualche tempo, si farà premura di avvisare il Maestro Direttore e di usare comprensione per gli impegni programmati.
Art.24) – Entrando a far parte del Corpo Bandistico è sottinteso che ogni Socio musicante effettivo conosca e si impegni ad osservare pienamente in tutte le sue parti il presente Statuto.
Ogni Socio Suonatore ha diritto di visionare gli atti ed i registri dell’Associazione ogniqualvolta egli ne faccia richiesta al Presidente o ad un Consigliere.
Art.25) – I soci che siano receduti o siano esclusi, o che comunque abbiano cessato l’appartenenza all’Associazione, non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale dell’Associazione.
SCIOGLIMENTO
Art.26) – In caso di scioglimento dell’Associazione deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti degli associati, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe e per fini di pubblica utilità.
In caso di scioglimento dell’Associazione deliberato dall’Assemblea, gli strumenti e tutte le attrezzature di proprietà del Corpo Bandistico potranno essere affidate alla custodia del Sindaco pro-tempore o dal parroco pro-tempore, in attesa della costituzione di altro Corpo Bandistico, da istituire entro breve periodo, massimo tre anni.
ALBO DEI SOSTENITORI E DEGLI ONORARI
Art.27) – Annualmente viene istituito l’albo dei sostenitori che sono quelle persone che contribuiscono con versamenti alle finalità dell’Associazione.
Ad essi viene rilasciata annualmente una propria tessera associativa quale sostenitore.
Possono essere iscritti nell’albo dei sostenitori sia persone fisiche che persone giuridiche, enti pubblici e privati.
Sono considerati onorari gli ex musicanti anziani e le persone che nel passato hanno rivestito cariche sociali nella banda, nonché le persone che dimostrano interessamento per la stessa; questi sono nominati dal Consiglio direttivo che ne dà notizia con lettera agli interessati.
Essi non sono soggetti alle regole del presente Statuto.
NORME FINALI
Art.28) – Il Corpo Bandistico può associarsi ad altre associazioni di categoria italiane e/o estere e versare liberamente quote associative e/o per mutua assistenza e servizi.
Art.29) – Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile.